Temporanea Caso Morte
Strategy
L’assicurazione temporanea caso morte, è un’assicurazione sulla vita e l’utilità di questa copertura sta proprio nel garantire il rimborso del mutuo al verificarsi del decesso del mutuatario assicurato. L’Istituto potrebbe pretendere o meno la sottoscrizione di questa polizza ma chiunque sottoscriva un mutuo, dovrebbe pensare all'eventualità di tutelare i propri familiari con una polizza vita.
In caso di mutuo cointestato, la polizza coprirà la percentuale del finanziamento in capo all'assicurato (nel caso di due mutuatari si tratterà del 50% del capitale mutuato) ma a prescindere da questo dettaglio, ciascun mutuatario dovrebbe valutare di assicurare la propria vita almeno per la frazione di mutuo proporzionale alla sua partecipazione al reddito familiare.
L’art. 1882 del Codice Civile definisce il contratto di assicurazione sulla vita come quel contratto col quale l’assicuratore, in corrispettivo di un premio (unico o periodico), si obbliga a corrispondere un determinato capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L’entità del corrispettivo che l’assicuratore dovrà pagare all'assicurato è predeterminato.
La polizza Temporanea Caso Morte
Il premio pagato per la copertura, sulla base di cosa viene stabilito?
Nel Ramo Vita, per la determinazione del premio da corrispondere si considerano tre componenti:
- la componente demografica;
- la componente finanziaria;
- i caricamenti.
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La componente demografica altro non misura che il rischio che l’assicuratore si assume e viene calcolata attraverso criteri statistici e di calcolo delle probabilità. La determinazione delle probabilità che gli eventi assicurati si verifichino si basa sulla frequenza di accadimento che gli stessi eventi hanno presentato in passato.
Le frequenze rilevate sono riportate in apposite tavole definite tavole attuariali di mortalità o demografiche, che sono tabelle che, partendo da una popolazione di 100.000 individui di età 0, riportano per ogni età il numero dei viventi, dei morti e le probabilità di sopravvivenza o morte.
Si può quindi concludere che la componente demografica serva a determinare quella parte di premio, detta premio di rischio, necessaria all’assicuratore per garantire all’assicurato la prestazione prevista per il caso di morte.
La componente finanziaria è invece presente in quelle polizze che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita alla scadenza (polizze normalmente non abbinate alla sottoscrizione di mutui in quanto non con funzione di protezione ma bensì previdenziale o investimento). Questa componente altro non è che quella parte di premio che il contraente versa e che viene investita in modo fruttuoso dalla Compagnia attraverso una gestione finanziaria che produce dei rendimenti.
I caricamenti, invece, sono spese che l’assicuratore sostiene nell’esercizio della sua attività. Sono trattenuti dal premio versato e si distinguono in:
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spese per l’acquisizione dei contratti (che corrispondono alle provvigioni di acquisto riconosciute all’intermediario che ha procurato il contratto e che corrispondono solitamente ad una percentuale del primo premio annuo incassato);
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spese per l’incasso dei premi ( che corrispondono alle provvigioni di incasso riconosciute all’intermediario incaricato ad esigere il premio e che sono una percentuale dei vari premi incassati);
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spese per la gestione della polizza ( che comprendono tutte quelle spese relative all’esercizio dell’impresa ed al suo funzionamento amministrativo).
Nella nota informativa deve essere indicata la loro entità.
Come dicevamo poco sopra, l’assicurazione vita proposta nella maggior parte dei casi con la sottoscrizione di un mutuo è la Temporanea Caso Morte, la quale prevede il pagamento ai beneficiari di una somma in caso di morte dell’assicurato qualora questa avvenga entro un periodo di tempo prefissato. La garanzia comprende i casi di premorienza avvenuti sia per cause naturali che per infortunio (poche sono le cause di morte escluse dalla garanzia). Il suicidio è contemplato nelle cause di morte comprese, a condizione che la morte dell’assicurato, dovuta a questa causa, si verifichi dopo almeno 2 anni dalla stipulazione della polizza. Questo tipo di polizza è indicato per integrare le polizze infortuni le quali escludono eventi come l’infarto o i tumori, compresi invece nelle polizze vita.
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Il versamento dei premi non è effettuato con scopo di risparmio in quanto non vi è una parte del premio capitalizzata per poi essere restituita ad una data di scadenza. Per questo motivo, per queste polizze, non c’è possibilità di riscatto o riduzione.
Altro aspetto fondamentale, trattandosi di polizze che assicurano il puro rischio di morte, al termine del contratto, se non si è verificata la premorienza dell’assicurato, i premi corrisposti vengono acquisiti dalla Compagnia.
Il capitale assicurato è determinato all’atto della stipula del contratto di assicurazione e può essere:
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costante (se rimane fisso durante tutta la durata del contratto);
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crescente (se aumenta ogni anno di una percentuale prefissata);
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decrescente (se diminuisce).
Le polizze a capitale crescente potrebbero interessare chi vuole far fronte agli effetti negativi dell’inflazione, suscettibili di ridurre la prestazione talvolta in maniera rilevante.
Le polizze a capitale decrescente sono invece interessanti per chi stipula un mutuo od un altro finanziamento importante. Come anticipato, lo scopo è quello di tutelare la propria famiglia in caso di premorienza, garantendo la disponibilità economica per pagare le rate del finanziamento dopo la morte.
In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata della copertura assicurativa, la Compagnia provvederà a corrispondere agli eredi testamentari o, in assenza di testamento, legittimi dell’Assicurato stesso, in parti uguali tra loro (salvo diversa designazione da parte dell’Assicurato), la prestazione determinata alla stipula del contratto.
La durata massima di queste polizze è di 20 anni, tuttavia, l’aspettativa di vita sempre più lunga e la durata sempre maggiore dei mutui, ha spinto molte Compagnie ad estendere la durata delle polizze anche a 25-30 anni, derogando a questa regola.
Diversi Istituti di Credito si sono adoperati per proporre polizze vita abbinate al mutuo, costruite in modo tale da garantire l'estinzione del debito residuo al verificarsi dell'evento assicurato. Nella maggior parte dei casi si tratta di polizze convenzionate dette assicurazioni collettive. Queste polizze sono assicurazioni di gruppi di persone appartenenti alla stessa azienda od organizzazione, ad uguali condizioni ed alla medesima tariffa.
Tale forma di assicurazione, quando venga applicata ad ampi gruppi di persone aventi caratteristiche di omogeneità, consente all’impresa assicuratrice la rinuncia ad alcune misure cautelative proprie delle forme di assicurazione individuale. Le collettive sono di norma regolate, oltre che dalle condizioni delle polizze emesse sulla testa di ciascun assicurato, anche da convenzioni disciplinanti i rapporti tra ditta contraente ed impresa assicuratrice.