Incendio e scoppio
Strategy
L’assicurazione incendio e scoppio a protezione dell’immobile oggetto di ipoteca è l’unica obbligatoria per legge ed offre copertura nel caso in cui si dovessero subire danni all'immobile a seguito di incendio od esplosione. Essendo una copertura obbligatoria, molto spesso gli Istituti di Credito che erogano il finanziamento ne propongono una da contrarre con una Compagnia assicurativa convenzionata, con la quale cioè l’Istituto ha sottoscritto a monte una polizza collettiva.
In caso di sinistro questa copertura può prevedere un rimborso pari al costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile ipotecato, oppure pari al proprio valore commerciale (determinato dalla perizia tecnico-estimativa redatta dal perito nella fase di analisi tecnica).
Il costo sostenuto per tale copertura, deve rientrare nel calcolo del T.A.E.G. ed alla stipula della polizza, il contraente dovrà sottoscrivere una lettera di vincolo appositamente predisposta, la quale prevederà che:
• in caso di sinistro, prima di rimborsare i danni al contraente, l’assicurazione dovrà ricevere il benestare dall'Istituto mutuante, dando priorità alla soddisfazione dello stesso;
• la Compagnia assicuratrice, nel caso in cui il contraente non dovesse pagare il premio assicurativo, dovrà informare la banca la quale potrà provvedere al pagamento dello stesso rifacendosi poi a sua volta sul contraente (qualora il premio non fosse pagato, sarebbe inefficace la copertura assicurativa).
Oltre alla polizza Incendio e Scoppio, obbligatoria per legge, vi sono altre assicurazioni considerate (di norma), facoltative.
Come dice il nome, si tratta di polizze che possono essere stipulate a discrezione del mutuatario, anche se in alcuni casi l’Istituto mutuante può imporne la sottoscrizione per l’erogazione del mutuo (Legge 27/2012 c.d. “Decreto Liberalizzazioni”).